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I saldi invernali 2022, in Piemonte, inizieranno mercoledì 5 gennaio e proseguiranno per 8 settimane fino a mercoledì 2 marzo, come stabilito dalla Regione Piemonte in conformità all’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24/03/2011.

Le principali regole, a tutela dei consumatori, osservate sono le seguenti:

1 Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
a. il prezzo normale di vendita iniziale
b. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale
c. il prezzo finale di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso

2 E’ vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
3 I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

4 Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

5 L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

6 L’operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

7 Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l’operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

8 Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte. L’eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

9 Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

10 Nelle vendite di fine stagione è vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

 

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