POSSIBILITA’ DI SPEDIZIONE E RICEZIONE MERCI E ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI
Il recente DPCM 10 aprile 2020 ha previsto che tutte le “attività produttive industriali e commerciali” non comprese nell’allegato 3 sono sospese fino al 4 maggio ma, con riferimento alle attività produttive sospese, sono state previste alcune importanti novità al regime di deroghe già esistenti.
In particolare l’Art. 2 comma 12, prevede, previa comunicazione al Prefetto di competenza, che:
– è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per l’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
– è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La norma consente dunque al titolare o ai dipendenti di recarsi in azienda per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione oppure per l’invio e la ricezione di ordini da remoto e l’attività propedeutica alla spedizione, fermo restando il divieto di prosecuzione dell’attività produttiva. Analogamente, in assenza di specificazioni da parte della norma, pare consentita anche la spedizione nei confronti di aziende con attività sospesa, come peraltro indirettamente confermato dalla facoltà per le aziende con attività sospesa di ricevere in magazzino beni e forniture.
Le attività sopra indicate dovranno obbligatoriamente svolgersi nello stretto rispetto delle misure di sicurezza sanitaria di cui allo stesso DPCM 10 aprile 2020 (che consolida ed abroga i precedenti DPCM 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e 11 Marzo 2020), nonché di tutta la normativa applicabile in materia, e del Protocollo nazionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Si ricorda peraltro che sul tema, è stato sottoscritto un Accordo Quadro da Confcommercio e dalle OOSS del Terziario lo scorso 26 marzo.
La comunicazione, dovrà essere inviata al Prefetto a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefbi@pec.interno.it , tramite modello ad hoc.
In caso di attività di spedizione nella comunicazione alla prefettura, per completezza di informazione, andrà indicato anche il destinatario della spedizione.
Ricordiamo infine di consegnare ai propri dipendenti (che devono comunque compilare il modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno evidenziando la “comprovata esigenza lavorativa”) e autotrasportatori una copia della comunicazione trasmessa al Prefetto ai sensi di legge, in modo tale da poterla esibire in occasione degli eventuali controlli dell’Autorità durante il percorso di lavoro.
Sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dell’Interno con circolare del 14 aprile nella quale si ribadisce l’ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.
La circolare conclude, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.